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 In Normativa startup

Martedì 21 giugno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 334/2022 sull’applicazione dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 sulla disciplina delle startup innovative e sui contratti di associazione in partecipazione.

 

La domanda

Nello specifico, l’interpello richiedeva se il requisito per la classificazione di una startup contenuto nell’articolo, ovvero che tali società non debbano aver distribuito e non possano distribuire utili fino a quando sono iscritte nella sezione speciale della CCIAA, risulti operante anche nel caso di attribuzione di utili all’associato che apporta capitale nell’ambito di un contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la startup.

 

La risposta 

 

L’Agenzia delle Entrate ha dichiarato come, ove la startup innovativa procedesse a corrispondere utili all’associato in partecipazione perderebbe i requisiti, come disposti dal citato articolo 25, per essere considerata una startup ai fini fiscali. 

 

Si ritiene dunque che la normativa relativa alle startup innovative precluda la distribuzione di utili anche nell’ipotesi di ricorso a contratti di associazione in partecipazione.

 

Consulta l’interpello.

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