In data 27 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 167/2023 in materia di perdita del requisito di PMI innovativa.
In particolare, la società istante, che si occupa nello specifico di produzione e manutenzione di software e hardware, e iscritta dal 2017 nella sezione PMI innovative del Registro delle Imprese, nel 2020 ha approvato due piani di incentivazione, il Piano Stock Option 2020-2023 destinato ai componenti del CdA, ai collaboratori, ai consulenti, e ai dipendenti, e il Piano Stock Grant, destinato esclusivamente ai dipendenti.
Entrambi i piani prevedevano la distribuzione di azioni a titolo gratuito e non trasferibili. Al verificarsi delle condizioni di maturazione delle stock option ed entro il periodo di esercizio di ciascuna delle quattro tranche in cui l’opzione era divisa, il beneficiario che intenda esercitare le stock option maturate deve comunicare alla società il numero di opzioni che intende esercitare e la conferma del pagamento del prezzo di sottoscrizione delle azioni derivanti dall’esercizio, oltre agli estremi identificativi del conto deposito su cui saranno trasferite le azioni.
Successivamente la società istante ha specificato che a partire dal 1° gennaio 2022 non soddisfa più i requisiti di PMI innovativa, in quanto il numero di dipendenti è stato superiore a 250 per due esercizi consecutivi. Dopo aver attribuiti ai beneficiari i diritti relativi alla prima e alla seconda tranche dei Piani Stock Option e Stock Grant, precedenti alla perdita dello Status di PMI innovativa, i beneficiari intendono esercitare le loro opzioni alla tranche 2022. Per questa ragione l’istante ha chiesto se i redditi eventualmente derivanti da tali opzioni, successivamente alla perdita dello Status di PMI innovativa, possano beneficiare dell’esenzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
In risposta, l’Agenzia ha ricordato che il momento rilevante per l’individuazione del diritto di opzione è costituito dal momento di esercizio di tale diritto indipendentemente dalla data di emissione o di consegna dei titoli. Nel caso specifico dell’assegnazione di azioni, il perfezionamento del trasferimento della proprietà avviene con il semplice consenso del soggetto titolare del diritto di opzione. L’AdE ha poi ricordato che la cessazione della possibilità di assegnare strumenti finanziari e diritti di opzione con regime fiscale incentivato non comporti di per sé il venir meno della possibilità di applicare il regime fiscale agevolato in favore di quelli già assegnati. Ha infine ricordato che l’assegnazione consiste nel momento in cui deve essere valutata la sussistenza dei requisiti per essere considerate start-up innovative.
Nel caso specifico, quindi, l’Agenzia ha ribadito che per ottenere l’agevolazione non rileva il momento in cui l’opzione sia esercitata o siano accettate le azioni, ma rileva la circostanza che opzioni e diritti siano attribuiti ai beneficiari nel momento in cui l’impresa possedeva ancora il requisito di start-up innovativa.
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