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 In Normativa startup

Nella giornata di lunedì 7 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 552/2022 ad un interpello presentato da una società iscritta al Registro delle Imprese tra le Startup Innovative in merito all’emissione di Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) di tipologia convertendo, conferendo ai titolari il diritto di conversione in una quota di categoria C al capitale sociale della Società alla scadenza o all’avverarsi di uno o più eventi oggettivi.

 

La società istante ha specificato che gli SFP risultano sottoscritti da investitori non facenti ancora parte della compagine societaria, non costituiscono titoli di credito e non sono trasferibili. Gli SFP si convertono in Quota alla data di scadenza, a meno che non avvenga un “evento di conversione” che deve essere specificato all’atto della sottoscrizione. Fatta questa premessa, l’interpello si focalizza sull’Agevolazione ACE 2021 c.d. “ACE innovativa 2021” o “Super ACE 2021”, di cui il DL Sostegni-bis aveva incrementato l’aliquota al 15% del credito d’imposta finalizzato all’incentivo dei soci a conferire denaro nella propria società rinunciando agli utili. A questo proposito l’istante ha chiesto se nel concetto e definizione di socio possano essere inclusi gli apporti derivanti dalla sottoscrizione di SFP di tipologia convertendo e quindi agevolabili con il Super ACE.

 

L’Agenzia, in materia, ha ricordato che il Decreto ACE ha rilevato come elementi positivi del capitale proprio:

  • i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti cui sono equiparate la rinuncia incondizionata dei soci alla restituzione dei crediti verso la società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale;
  • gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

Sono invece considerati elementi negativi i decrementi del patrimonio netto con attribuzione a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti. In riferimento a quanto chiesto dalla Società istante viene chiesto se sono considerati rilevanti ai fini Super ACE gli apporti derivanti dagli SFP. Sul tema l’AdE si è rifatta alla relazione illustrativa del Decreto ACE, dove è chiarito che sono esclusi dal calcolo del beneficio gli apporti a fronte dei quali non si può acquisire la qualità di socio, tra cui gli strumenti finanziari partecipativi. Nel caso specifico dell’istante, pur essendo gli SFP di tipo convertendo, l’Agenzia ha sottolineato che non possono essere considerati ai fini del calcolo del beneficio, fino a che non siano effettivamente convertiti.

 

Fonte

Link all’interpello

 

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