Nel corso della seduta della Camera di mercoledì 7 dicembre è stata comunicata l’assegnazione per l’esame in sede referente alla Commissione Finanze del disegno di legge recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” a prima firma dell’On. Centemero (Lega).
Il Ddl, di cui è disponibile il testo, risponde all’esigenza di rivedere gli interventi normativi vigenti, al fine di promuovere un percorso di crescita tramite l’impiego di strumenti in grado di rafforzare la capacità di identificare, attrarre e valorizzare i talenti. In particolare, il Ddl prevede di favorire la fruizione dei benefìci fiscali relativi agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle PMI innovative.
Di seguito un’analisi dei contenuti di maggiore interesse:
- Riconoscimento credito d’imposta in caso di incapienza – Prevede che, in caso di incapienza da parte dei soggetti investitori persone fisiche, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza, il quale può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute; in alternativa, il credito d’imposta può essere fruito in compensazione con debiti d’imposta nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi.
- Modifiche alle previsioni del DL Aiuti-bis – Prevede una modifica con duplice obiettivo: concedere ulteriori incentivi agli investimenti effettuati dalle persone fisiche nel capitale sociale delle citate imprese e rendere le disposizioni ivi previste conformi alla disciplina, in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico.
- Condizioni da rispettare per le PMI innovative – Al momento dell’investimento iniziale, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
- non avere operato in alcun mercato;
- operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
- necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.
- Esenzione per le plusvalenze dagli investimenti effettuati nelle imprese target – Prevede l’esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target, mediante la partecipazione al capitale sociale. Nello specifico, prevede l’esenzione per i proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente nel capitale sociale di start-up e PMI innovative. Analogamente a quanto stabilito per gli investimenti diretti, si stabilisce che le quote o azioni degli OICR devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e devono essere detenute per almeno 3 anni.
- Limite di patrimonio netto – Prevede l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).
Si ricorda che non vi sono tempistiche certe stabilite per l’esame dei disegni di legge, il cui iter è solitamente caratterizzato da tempi molto lunghi e che, in molti casi, non viene portato a conclusione.
Fonte
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