fbpx
 In Normativa startup

Nel corso della seduta avvenuta in data 24 gennaio 2023 della Commissione Finanze della Camera, è stato avviato l’esame del Ddl Start-up e PMI innovative (C. 107).

 

Il provvedimento è stato illustrato da parte del Relatore e presentatario On. Centemero (Lega). L’On. ha sottolineato che il disegno di legge ricalca in parte il contenuto di una proposta di legge presentata a sua prima firma nella scorsa legislatura ed esaminata in abbinamento con altre proposte di legge, segnalando in particolare che i quattro articoli che compongono il provvedimento in esame sono quelli sui quali nella scorsa legislatura si era registrato un parere favorevole. 

Più nello specifico, il provvedimento si propone di aggiornare il cosiddetto Start-up Act, introdotto con il DL 179/2012, prevedendo: 

  • Detrazione IRPEF (art. 2, comma 1). Consente alle start-up e alle PMI innovative la fruizione della detrazione IRPEF in de minimis anche in caso di incapienza, ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta. L’eccedenza non detraibile è trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione o fruito in compensazione nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Si prevede che tale disposizione si applichi agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma. 
  • Esenzioni fiscali (art. 3). Modifica le disposizioni del DL Sostegni bis, che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di start-up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start-up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo. In particolare, il Ddl prevede che: 
    • Si estenda l’esenzione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative.
    • Sia posta come ulteriore condizione per la concessione dell’agevolazione la soddisfazione di almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (lettera b), n. 1)), che richiede alternativamente che le imprese: 
      • non abbiano operato in alcun mercato; 
      • operino in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; 
      • necessitino di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio, relativo al lancio di un nuovo prodotto o all’ingresso su un nuovo mercato geografico, superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni;
    • L’esenzione si applichi esclusivamente agli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30% e non più agli investimenti effettuati in regime de minimis. 
  • Ulteriori agevolazioni (art. 3, comma 1, lettera c). Si prevede l’esenzione dalle imposte sui redditi, a determinate condizioni, dei redditi di capitale, percepiti da persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o di una o più PMI innovative. Tale agevolazione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta in esame. 
  • Modifiche regime di esenzione (art. 3, comma 1, lettera d). Al fine di evitare fenomeni di abuso, si modifica la disciplina della non imponibilità delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, reinvestite in start-up e PMI innovative, prevedendo che: 
    • Le partecipazioni nelle società oggetto di cessione debbano essere già in possesso dell’investitore al 25 luglio 2021. 
    • Siano comprese, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l’obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei requisiti, previsti dall’articolo 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014. 
    • L’esenzione fiscale non applichi alle plusvalenze da partecipazione reinvestite in caso di successiva cessione della partecipazione
  • Autorizzazione UE (art. 3, comma 1, lettera e). Modifica la disciplina che subordina all’autorizzazione della Commissione UE l’operatività degli incentivi fiscali, chiarendo che le disposizioni fiscali agevolative sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
  • Limite patrimonio netto SIS (art. 4). Si dispone l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS), create per offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital. 

 

Successivamente all’illustrazione, l’On. D’Alfonso (PD) ha sottolineato che per la nascita e lo sviluppo delle start-up è fondamentale, oltre a un regime fiscale di favore, anche la semplificazione amministrativa, suggerendo di affrontare la fondamentale questione del procedimento autorizzatorio relativo alle start-up, per evitare che la pubblica amministrazione assuma un atteggiamento di lentezza, distrazione e disinteresse nei confronti di tali iniziative. Inoltre, l’On. ha evidenziato l’importanza di un intervento di semplificazione sul piano autorizzatorio. 

 

Il seguito dell’esame non risulta ancora calendarizzato.

 

Link al resoconto

Start typing and press Enter to search