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 In Normativa startup

Durante la seduta dell’Aula della Camera di mercoledì 16 febbraio 2022 è stata annunciata l’assegnazione presso la Commissione Finanze della Proposta di legge recante “Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di incentivi fiscali agli investimenti in start-up innovative” (3337) (c.d. Pdl Incentivi startup innovative).

IL TESTO

  • Art. 1 – Modifiche all’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, in materia di incentivi in regime “de minimis” all’investimento in start-up innovative: ridefinizione dell’ambito e delle modalità di applicazione degli incentivi all’investimento in startup innovative per potenziarne l’efficacia;

o    Lettera A) estensione del beneficio della detrazione fiscale del 30% sugli investimenti in startup innovative effettuati da persone fisiche anche ai precettori di reddito di lavoro dipendente che presentano il modello 730 nonché di redditi determinati in applicazione di regimi fiscali alternativi come c.d. dei minimi e di redditi assoggettati all’imposta cedolare secca sulle locazioni o all’imposta sul capital gain. Inoltre, è prevista l’estensione alle società di essere veicolo di investimenti indiretti in startup innovative e amplia la possibilità agli investimenti indiretti di secondo livello;

o    Lettera B) riduzione della penalizzazione in caso di cessione dell’investimento nel capitale di startup, esenzione in caso di cessione totale e quotazione della società in mercati regolamentati, nonché perdite di capitale derivanti da liquidazione della società o procedura concorsuale;

o    Lettera C) gli investimenti possono essere effettuati direttamente, tramite OICR o altre società e con modalità indirette di secondo livello, ovvero di gestione di partecipazioni (holding) o di patrimoni familiari (family office) e simili, che investano a loro volta in OICR o altre società di capitali o persone, imputando la detrazione alla persona fisica attraverso tali veicoli di secondo livello;

o    Lettera D) come da lettera B), si prevede la stessa disposizione per gli investimenti in startup effettuati da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;

o    Lettera E) tra le modalità di investimento ammesse a fruire della detrazione ricadano anche i c.d. investimenti “quasi equity”, quali strumenti finanziari partecipativi e le forme di finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale (c.d. convertendo);

o    Lettera F) l’ambito di applicazione è circoscritto all’agevolazione agli investimenti che rappresentano partecipazioni di minoranza, escludendo dal beneficio le partecipazioni qualificate. Si esclude dal beneficio gli investitori che siano al contempo prestatori di servizi alla startup innovativa, tranne nel caso in cui il valore dei servizi forniti non superi un ammontare determinato in rapporto all’entità dell’investimento, per evitare che tali soggetti beneficino di una detrazione fiscale su investimenti fittizi successivamente recuperati mediante il pagamento di servizi;

  • Art. 2 – Modifica dell’art. 29-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, in materia di incentivi in regime “de minimis” all’investimento in start-up innovative: ridefinizione soglia massima, beneficiari, modalità di accesso e forme di investimento incentivato in startup innovative nel limite del regime de minimis;

o    Comma 1) detrazione del 50% della somma investita tramite OICR o altre società di capitali nel capitale sociale di una o più startup innovative. L’incentivo di applica all’imposta sul reddito delle persone fisiche, alle ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria e all’imposta cedolare secca sulle locazioni;

o    Comma 2) l’incentivo deve essere calcolato sull’investimento effettuato all’atto del versamento per aumento di capitale;

o    Comma 3) elevazione a 300.000 euro l’imposto massimo detraibile per gli investimenti in startup innovative con durata minima 3 anni. In caso di perdita del capitale a causa di liquidazione o ammissione della società a procedura concorsuale, l’investitore non decade dal beneficio;

o    Comma 4) si limita l’applicabilità della misura agli investimenti che costituiscono partecipazioni di minoranza;

o    Comma 5) si estende al beneficio gli investitori che sono anche prestatori di servizi nella startup innovativa, solo nel momento in cui il corrispettivo dei servizi forniti non superi il 25%;

o    Comma 6) si disciplina sulla base del first come first served il diritto alla detrazione nei limiti della soglia prevista per gli aiuti de minimis;

  • Art. 3 – Aggiornamento dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi: entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge devono essere definiti criteri e modalità attuative per l’aggiornamento dei modelli di dichiarazione, che comprendano le estensioni introdotte dalla presente legge.

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