Nel corso delle sedute della Camera e del Senato di lunedì 12 dicembre, è stato trasmesso per il parere alla Commissione Finanze lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (A.G. 13). Il decreto legislativo, si ricorda, è stato previsto dalla Legge di Delegazione Europea 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 agosto.
Il Regolamento Europeo introduce rilevanti novità in materia, proponendosi di armonizzare le regole di comportamento a livello europeo e di aumentare sia le capacità di raccolta sul mercato dei capitali che quelle di investimento su base transfrontaliera. Le finalità principali del Regolamento sono:
- Aumentare l’efficienza e la diversificazione del mercato dei capitali dell’UE e delle fonti di finanziamento e capitalizzazione delle imprese, in particolare delle PMI;
- Creare un mercato unico UE per il crowdfunding in grado di fornire servizi e un accesso a strumenti di finanziamento alternativi ai prestiti bancari e garantire un elevato livello di protezione degli investitori;
- Favorire lo sviluppo dei mercati del crowdfunding a livello UE, i quali non funzionano adeguatamente a livello transfrontaliero e risultano ancora poco sviluppati rispetto ad altre grandi economie.
Dopo la trasmissione per l’espressione del parere, non vincolante, le Commissioni avranno a disposizione 40 giorni per la conclusione dell’esame. Il provvedimento sarà poi trasmesso nuovamente al Consiglio dei Ministri, che potrà tener conto dei pareri espressi dalle Commissioni, per l’approvazione finale e quindi pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito un riepilogo delle disposizioni di maggiore interesse.
- Servizi di Crowdfunding – per servizi di Crowdfunding si intendono una delle seguenti attività:
- Intermediazione nella concessione di prestiti;
- Collocamento senza impegno irrevocabile di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding.
- Fornitori di servizi di Crowdfunding – Persona giuridica che presta servizi di crowdfunding;
- Autorità competenti –La Consob e la Banca d’Italia sono le autorità nazionali competenti degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo le attribuzioni e competenze. Nello specifico, le competenze sono così ripartite:
- Consob (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) – sentita la Banca d’Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding e revoca le autorizzazioni. Nel dettaglio, la Consob è competente:
- Ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503
- in materia di trasparenza, inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;
- in materia di correttezza, incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista.
- Ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, e a svolgere la relativa attività di monitoraggio.
- La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l’ESMA.
- Banca d’Italia – sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli Intermediari finanziari e revoca, sentita la Consob, l’autorizzazione.
- la Banca d’Italia, inoltre, è l’autorità competente ad assicurare l’osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, inclusi quelli in materia di:
- adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;
- governo societario e requisiti generali di organizzazione e di continuità dell’attività;
- organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, la gestione dei rischi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, ed esternalizzazione di funzioni operative;
- requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto e di requisiti delle persone fisiche responsabili della gestione del fornitore di servizi di crowdfunding;
- verifiche nei confronti dei titolari di progetti.
- Protocolli d’intesa – Banca d’Italia e Consob stipulano protocolli d’intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell’esercizio dell’attività di vigilanza. I protocolli d’intesa sono resi pubblici e hanno, in particolare, ad oggetto:
- l’esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia e alla Consob;
- lo scambio di informazioni tra la Banca d’Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell’esercizio dell’attività di vigilanza.
- Offerte di crowdfunding – le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento.
- La sottoscrizione può essere effettuata tramite intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento.
- Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all’offerta di crowdfunding.
- entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell’offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l’adesione all’offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l’investitore decida di avvalersi del regime alternativo, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
- effettuino l’intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell’identità degli stessi e delle quote possedute;
- rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
- consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera
- accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l’intestazione diretta a sé stessi delle quote di loro pertinenza;
- l’alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall’intermediario.
- La scritturazione e il trasferimento delle quote non comportano costi o oneri né per l’acquirente né per l’alienante.
- Sanzioni amministrative –
- Nei confronti dei fornitori di servizi di crowdfunding, in caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 o dei relativi atti delegati e norme tecniche di regolamentazione o in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing individuate dalla Consob con proprio regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 fino a euro 500.000, o fino al 5% del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 500.000 salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono fare emergere la propria responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato.
- la sanzione si applica nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o controllo e del personale dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti dei quali sono accertate le violazioni.
- Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
- Salvo che il fatto non costituisca reato, Banca d’Italia e Consob, secondo le rispettive competenze, possono disporre l’applicazione delle seguenti misure:
- Una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;
- Un’ingiunzione diretta alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento che costituisce violazione e di astenersi dal ripeterlo;
- Un divieto che impedisca a qualsiasi membro dell’organo di gestione della persona giuridica responsabile della violazione, o a qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare le funzioni di gestione in tali fornitori di servizi di crowdfunding.
- Procedura semplificata – Banca d’Italia e Consob prevedono procedure semplificate per i soggetti che risultino già autorizzati a norma di diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding o per le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli altri intermediari vigilati che alla medesima data prestano servizi di crowdfunding.
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